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Scritto in autotutela

Alla “cupida legum iuventus”

Iuventus, in latino, vuol dire gioventù. Gioventù cupida, cioè desiderosa, avida e bramosa di leggi (legum).

La dedica è più che nota e come incipit del presente articolo è finanche altisonante, decisamente troppo rispetto al suo contenuto. Essa, tuttavia, esprime una sincerità di intenti in relazione all’esigenza reale che ha determinato la scrittura di queste mie riflessioni: rivolgermi a giovani bramosi di legalità dinanzi ad un rischio diventato ormai troppo frequente sul piano amministrativo. Mi riferisco al pericolo per cui certe condotte amministrative inducono a trasformare pessime abitudini in cattive prassi, tanto da smarrire infine la strada maestra.

Avanzo per singoli passi.

Il Comune di Gesualdo (AV), con delibera n. 201 del 15 dicembre 2020, procede all’annullamento in autotutela di una precedente delibera, la n. 163 del 22 ottobre 2020.

Quest’ultima delibera, annullata in autotutela, prevedeva l’affidamento diretto ad un soggetto specifico di servizi turistici essenziali (accesso, accoglienza, biglietteria, assistenza al pubblico durante la visita, prenotazione negli orari di chiusura, servizi fotografici, gestione di eventi e altre attività): servizi da svolgere sia presso il Castello sia presso i palazzi storici Pisapia e Mattioli, con annesse pertinenze. Si tratta, in pratica, della gestione del più importante patrimonio storico-architettonico-culturale di proprietà pubblica esistente sul territorio comunale, la cui rilevanza non ha bisogno di sottolineature.

Che simili affidamenti di gestione fossero non consoni, lo si sosteneva da tempo. In questo stesso blog è rintracciabile un articolo che denunciava siffatta stortura nel maggio 2019 (> leggi qui), fermo restando che il tema di discussione è stato portato spesse volte all’attenzione del Consiglio comunale. Adesso, con la decisione di giunta dello scorso 15 dicembre, si riconosce la bontà dell’antica lamentela, con cui si evidenziava – tra le altre cose – il mancato rispetto di un regolamento comunale. E difatti la delibera n. 201/2020 annulla la precedente delibera n. 163/2020 con la seguente motivazione: perché adottata in palese “violazione [questo il termine utilizzato] dell’art. 11 del Regolamento [risalente al 2018] per la gestione e il funzionamento del Castello di Gesualdo, che prevede una procedura di evidenza pubblica [e non l’affidamento diretto] per la gestione dei servizi di base di cui sopra”.

Tradirei la dedica di apertura, se spingessi il lettore (o fossi invogliato io stesso) a sorridere del tardivo risveglio amministrativo da un lungo letargo. Tant’è che l’annullamento in autotutela, di cui si discute, è stato seguito da una manifestazione di interesse che scade domani (15 gennaio 2021); una manifestazione di interesse finalizzata, appunto, all’affidamento dei servizi di base per la fruizione del Castello e del comparto Pisapia-Mattioli nel rispetto – questa volta – del “famigerato” art. 11 del Regolamento comunale violato. Ciò nonostante, ho detto che non è mia intenzione rivendicare la fondatezza di passate osservazioni né tantomeno avanzare critiche che (oggettivamente) possono essere mosse alla manifestazione di interesse, a come essa è stata concepita, con il relativo capitolato. La questione – ripeto – va ancorata al terreno della “prassi”, delle cattive prassi, comprendendo le scelte che si compiono in termini di “stile”, “comportamento”, “modi di fare” e “modi di agire”.

Ritorno, dunque, all’oggetto principale del confronto.

Si annulla in autotutela, abbiamo detto, una delibera che stanzia una certa cifra a vantaggio di un soggetto specifico. Fermiamoci qui un momento per domandarci in primis: autotutelarsi da cosa? da quale pericolo deve difendersi l’Amministrazione?

Prevedendo la delibera annullata lo stanziamento di una somma di denaro, il rischio ulteriore che l’Amministrazione corre è di essere accusata di un possibile danno erariale (che oggi tra l’altro assume cento forme diverse, ivi compresa quella rientrante nella cosiddetta perdita di chance più vantaggiosa da parte di un ente pubblico). Ravvedendosi dell’errore, allora, l’Amministrazione corre ai ripari, ripristinando – attraverso l’annullamento di una sua decisione – la legittimità (è quel che normalmente si spera) della propria condotta.

Sintetizzo: annullando la delibera n. 163/2020, assunta in palese violazione di un regolamento comunale, l’Amministrazione riconosce l’esistenza di un possibile danno erariale.

Di qui, una considerazione piuttosto scontata.

Visto e considerato che la delibera n. 163/2020 è una “delibera fotocopia”, identica cioè per contenuto e forma a molte altre delibere nel frattempo approvate, dal 2018 ad oggi, producendo tali approvazioni una serie di determinazioni dirigenziali, con relativa liquidazione di cifre, cosa succede adesso? Il danno vale (o può essere fatto valere) anche per il passato?

Un guazzabuglio, insomma, che è inevitabile si produca nel momento in cui – sordi a qualsiasi avvertimento – si agisce lontani dalla dovuta trasparenza. A dire il vero, molto lontani. Segnalo, ad esempio, che uno dei tanti provvedimenti-fotocopia, la determina n. 681 del 31 dicembre 2019, adottata quindi alla vigilia di capodanno, è stata resa nota, è stata pubblicata cioè sull’albo pretorio, soltanto cinque mesi dopo, il 14 maggio 2020, insieme tra l’altro alla determina di liquidazione collegata (così come la delibera n. 79 del 18 aprile 2019 è stata pubblicata soltanto il 2 maggio 2019, pur contenendo essa indirizzi di gestione del patrimonio culturale validi dal giorno prima, l’1 maggio!) .

V’è di più.

Riordinando i vari provvedimenti amministrativi assunti in tema di gestione del patrimonio culturale, si può ricavare il seguente schema operativo: 1. Nel dicembre 2018 si approva un regolamento di gestione; 2. Subito dopo lo si elude, sostituendo alla procedura di evidenza pubblica (che solo oggi si riconosce come obbligatoria in virtù del regolamento approvato) un affidamento diretto; 3. L’affidamento diretto dapprima viene previsto nelle forme di una collaborazione gratuita; poi, però, credo a partire dalla determina n. 181 del 30 maggio 2019, viene trasformato in affidamento oneroso; 4. Quest’ultimo, dietro insistenti sollecitazioni consiliari, viene considerato illegittimo solo a partire dalla delibera n. 163 del 22 ottobre 2020.

Orbene, almeno in astratto, una delibera di annullamento in autotutela lascia pensare solo a cose buone. Che s’intende ripristinare il giusto corso di una condotta altrimenti viziata; che s’intende riscrivere la storia dei numeri riportati sopra in elenco; che s’intende cancellare i comportamenti premiali del passato, con il rischio o meno di un danno erariale, e si potrebbe continuare ricordando tutto quanto si addica ad un ravvedimento operoso.

E, invece, per soddisfare tutte queste esigenze, che si fa?

Si agisce in tutta fretta. Il 15 dicembre si annulla una delibera; dopo altri 15 giorni, guarda caso nella notte di un nuovo capodanno, si approva una manifestazione di interesse che (oltre ad essere monca e bislacca) scade dopo altri 15 giorni, trascorse appena le feste natalizie, senza cimentarsi neppure in una pubblicità fededegna.

Ci vuole sincerità nel ravvedimento, non furbizia!

Tutto questo pertanto non depone a favore di chi, suo malgrado, pur avendo nel frattempo maturato i requisiti richiesti, chissà, domani vincerà il bando per la gestione dei servizi turistici essenziali nel nostro paese. Non depone a favore perché – mai come in questo caso – l’evidenza pubblica richiesta dalla legge sta a garantire la trasparenza intesa (anche e soprattutto) in termini di “stile”, di “comportamento”, “modo di fare e modi di agire”, piuttosto che semplice fare o agire.

Mai come in questo caso, si ripete, giacché ad essere in gioco è l’amministrazione del patrimonio culturale; e proprio su questo terreno le condotte amministrative sono chiamate a tracciare – in maniera tanto cristallina quanto indelebile – percorsi destinati a rinsaldare il rapporto identitario tra cittadinanza e patrimonio culturale stesso, senza esporre nessuno (dico, nessuno) al rischio di incomprensioni e fraintendimenti. Ma la battaglia qui, su questo punto, è stata persa.

La speranza allora è tutta riposta nella dedica collocata in principio, affinché essa rimanga altisonante e nobile come in chi l’ha ideata.

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Come è andata a finire?

Il bando, scaduto il 15 gennaio 2021, risulta al momento “congelato”.